(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 4 aprile 2018) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 11 agosto 2009 n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio); Rilevato che l'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 16/2009 demanda ad apposito regolamento regionale - previo parere della competente Commissione consiliare - la definizione di: a) tipologie di edifici di interesse strategico e di opere la cui funzionalita', durante gli eventi sismici, assume rilievo fondamentale per le finalita' di protezione civile nonche' di edifici e di opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso; b) modalita' di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui al titolo I, capo II e capo III; c) interventi di nuova costruzione, interventi su costruzioni esistenti ed interventi di variante in corso d'opera, che assolvono una funzione di limitata importanza statica; c-ter) variazioni strutturali, nonche' interventi diversi da quelli di cui alla precedente lettera c) e di quelli sottoposti a procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2009; Visto il combinato disposto dei propri decreti 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. e 22 ottobre 2014, n. 0202/Pres., con cui e' stato emanato l'attuale «Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonche' delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere a), c) e c-ter) della legge regionale n. 16/2009»; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia); Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2018 n. 476; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonche' delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere a), c) e c-ter) della legge regionale n. 16/2009)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. SERRACCHIANI