(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 4 aprile 2018) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
  Vista la legge regionale  11  agosto  2009  n.  16  (Norme  per  la
costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio); 
  Rilevato che l'art. 3, comma 3 della  legge  regionale  n.  16/2009
demanda ad apposito  regolamento  regionale  -  previo  parere  della
competente Commissione consiliare - la definizione di: 
    a) tipologie di edifici di interesse strategico e di opere la cui
funzionalita',   durante   gli   eventi   sismici,   assume   rilievo
fondamentale per le finalita' di protezione civile nonche' di edifici
e  di  opere  che  possono  assumere  rilevanza  in  relazione   alle
conseguenze di un eventuale collasso; 
    b) modalita' di presentazione  e  di  trasmissione  dei  progetti
nell'ambito dei procedimenti di cui al titolo I, capo II e capo III; 
    c) interventi di nuova  costruzione,  interventi  su  costruzioni
esistenti ed interventi di variante in corso d'opera,  che  assolvono
una funzione di limitata importanza statica; 
    c-ter) variazioni  strutturali,  nonche'  interventi  diversi  da
quelli di cui alla precedente lettera c) e  di  quelli  sottoposti  a
procedimento di autorizzazione  ai  sensi  dell'art.  6  della  legge
regionale n. 16/2009; Visto il combinato disposto dei propri  decreti
27 luglio 2011, n. 0176/Pres. e 22 ottobre 2014, n.  0202/Pres.,  con
cui  e'  stato  emanato   l'attuale   «Regolamento   concernente   la
definizione delle tipologie  di  opere  e  di  edifici  di  interesse
strategico  e  di  quelli  che  possono  assumere  rilevanza  per  le
conseguenze di un  eventuale  collasso,  degli  interventi  di  nuova
costruzione,  degli  interventi  su  costruzioni  esistenti  e  degli
interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di
limitata importanza statica, nonche' delle variazioni  strutturali  e
degli interventi diversi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere  a),
c) e c-ter) della legge regionale n. 16/2009»; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14  della  legge  regionale  18  giugno  2007,  n.  17
(Determinazione della forma di governo della Regione  Friuli  Venezia
Giulia e del sistema elettorale  regionale,  ai  sensi  dell'art.  12
dello Statuto di autonomia); 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 marzo 2018 n. 476; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' emanato il  «Regolamento  recante  modifiche  al  regolamento
emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio  2011,  n.
0176/Pres. (Regolamento concernente la definizione delle tipologie di
opere e di edifici di interesse strategico e di  quelli  che  possono
assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli
interventi di nuova  costruzione,  degli  interventi  su  costruzioni
esistenti e  degli  interventi  di  variante  in  corso  d'opera  che
assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonche'  delle
variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'art.
3, comma 3,  lettere  a),  c)  e  c-ter)  della  legge  regionale  n.
16/2009)» nel testo  allegato  che  costituisce  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento. 
  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                            SERRACCHIANI